Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 01/08/2002 n. 166

3. All'articolo 18, comma 9, della Legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà".

4. Nell'esercizio del potere regolamentare di cui all'articolo 3 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, il Governo provvede ad adeguare il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle previsioni della presente Legge, determinando in particolare i requisiti di idoneità e i criteri di remunerazione dei componenti della commissione istituita ai sensi del comma 1, lettera u), del presente articolo, e apportando altresì allo stesso le modificazioni la cui opportunità sia emersa nel corso del primo periodo di applicazione della medesima Legge. Il Governo provvede altresì a modificare il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, anche al fine di aggiornare i requisiti richiesti alle imprese, secondo regole che migliorino la qualificazione del mercato e la adeguata concorrenza. Il Governo provvede infine a modificare il regolamento di cui al citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 prevedendo la possibilità per l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di comminare sanzioni rapportate alla gravità delle violazioni compiute dagli organismi di attestazione (SOA).

5. Per garantire la piena autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, è istituito un apposito centro di responsabilità amministrativa nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del predetto organo tecnico consultivo.

6. È abrogato l'articolo 55 del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.

7. In apposita unità previsionale di base da istituire nell'ambito del centro di responsabilità di cui al comma 5 è trasferita, nella misura da determinare con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, quota parte delle risorse iscritte per l'anno 2002 nell'unità previsionale di base 3.1.1.0 - Funzionamento, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al centro di responsabilità "Opere pubbliche ed edilizia".

8. Ai fini di cui al comma 5, è altresì autorizzata la spesa aggiuntiva di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2002.

9. All'unità previsionale di base di cui al comma 7 affluiscono, sulla base di apposito regolamento, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i proventi delle attività del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici connesse con l'applicazione del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e attinenti allo svolgimento delle funzioni di organismo di certificazione ed ispezione, nonchè di notifica di altri organismi e di benestare tecnico europeo. Confluiscono, altresì, in detta unità previsionale di base, secondo quanto disposto dall'articolo 43, comma 4, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, i proventi dell'attività di studio e ricerca, anche nel campo della modellistica fisica delle opere, svolte dallo stesso Servizio tecnico centrale per l'espletamento dei compiti relativi al rilascio delle concessioni ai laboratori di prove sui materiali, ai sensi dell'articolo 20 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086, e di prove geotecniche sui terreni e sulle rocce, ai sensi dell'articolo 8 del citato regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993, nonchè dell'attività ispettiva, relativamente agli aspetti che riguardano la sicurezza statica delle costruzioni, presso impianti di prefabbricazione e di produzione di prodotti di impiego strutturale nelle costruzioni civili.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a 1.000.000 di euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

- Il testo vigente degli articoli 3, 4, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31-bis, 32, 33, 37-bis, 37-ter, 37-quater, 37-quinques, 38 e 38-bis della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, recante Legge quadro sui lavori pubblici", come modificati dalla Legge qui pubblicata è il seguente: "Art. 3 (Delegificazione)

1. È demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalità, di cui al presente art. e secondo le norme di cui alla presente Legge, la materia dei lavori pubblici con riferimento

a) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo e alle attività di supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative tecniche

b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, nonchè degli incarichi di progettazione

c) alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, anche mediante informazione televisiva o trasmissione telematica, nonchè alle procedure di accesso a tali atti

d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative competenze.

2. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1 il Governo, entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente Legge, il 30 settembre 1995, adotta apposito regolamento, diseguito così denominato, che, insieme alla presente Legge, costituisce l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici. Recando altresì norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto assume come norme regolatrici, nell'ambito degli istituti giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio dei principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la presente Legge, nonchè, per quanto non da essa disposto, la legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di recepimento della normativa comunitaria vigente nella materia di cui al comma 1. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, sentiti i Ministri interessati, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici nonchè delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento è emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni ed integrazioni del regolamento.

3. Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal regolamento, attua, con modifiche al medesimo regolamento, le direttive comunitarie nella materia di cui al comma 1 che non richiedono la modifica di disposizioni della presente Legge.

4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli atti normativi indicati che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia. Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, che avviene contestualmente alla ripubblicazione della presente Legge, coordinata con le modifiche ad essa apportate fino alla data di pubblicazione del medesimo regolamento, dei decreti previsti dalla presente Legge e delle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pubblici.

5. Con Decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato generale d'appalto, che trova applicazione ai lavori affidati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera

a) della presente Legge, e che entra in vigore contestualmente al regolamento. Con Decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sono adottati uno o più capitolati speciali per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti alle disposizioni della Legge 1 giugno 1939, n. 1089.

6. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente Legge, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, definisce in particolare

a) le modalità di esercizio della vigilanza di cui all'art. 4

b) le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori

c) le forme di pubblicità dei lavori delle conferenze di servizi di cui all'art. 7

d) i requisiti e le modalità per l'iscrizione, all'Albo nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili di cui all'art. 12, nonchè le modalità per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare per l'aggiudicazione di appalti e di concessioni di lavori pubblici

f) i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui all'art. 14

g) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori

h) gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui all'art. 17, comma 7

i) lettera soppressa dalla Legge 216/95

l) specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati, ai sensi del Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, anche in deroga agli articoli 16, 19, 20 e 23 della presente Legge, fatto salvo quanto specificatamente previsto con riferimento ai beni mobili ed alle superfici decorate di beni architettonici

m) le modalità di espletamento della attività delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 21

n) lettera soppressa dalla Legge 216/95

o) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'art. 25

p) l'ammontare delle penali di cui all'art. 26, comma 6, secondo l'importo dei lavori e le cause che le determinano, nonchè le modalità applicative

q) le modalità e le procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, da parte del soggetto appaltante o concedente o di altri soggetti, sulle riserve dell'appaltatore

r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali e le relative modalità di rilascio; le norme concernenti le modalità del collaudo di cui all'art. 28 e il termine entro il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e gli ulteriori casi nei quali è obbligatorio effettuare il collaudo in corso d'opera; le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori

s) le forme di pubblicità di appalti e concessioni ai sensi dell'art. 29

t) le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'art. 30, le condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonchè le modalità. Di costituzione delle garanzie fideiussorie di cui al medesimo art. 30; le modalità di prestazione della garanzia in caso di riunioni di concorrenti di cui all'art. 13

u) la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all'art. 33

 

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